Corte Europea: nuova sentenza sull’interesse dell’escluso di contestare la regolarità dell’offerta dell’aggiudicatario

La Corte di giustizia europea nella sentenza del 24 marzo 2021, causa C 771/19, si è espressa ribadendo che il diritto dell’UE non concorda con le normative nazionali che prevedono, nel caso di un candidato che viene escluso da una gara di appalto pubblico e decide di ricorrere contro l’ammissione dell’offerta di un altro offerente, di potersi appellare unicamente alla violazione del principio di eguaglianza nella valutazione dell’offerta. Nella sentenza è stato specificato che per il suo pronunciamento la Corte intende applicare quel regime di tutela giurisdizionale secondo il quale, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, gli offerenti di cui si chiede l’esclusione hanno un interesse legittimo all’esclusione dell’offerta come gli altri offerenti ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto. La Corte si è pronunciata affermando che l’offerente escluso può presentare un ricorso contro la decisione dell’ente aggiudicatore che ammette l’offerta di uno dei suoi concorrenti, qualunque sia la fase della procedura di attribuzione di un appalto pubblico in cui tale decisione viene adottata. Ha inoltre ricordato che la direttiva prevede che l’offerente può invocare motivi relativi alla violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici e mantenere pertanto il diritto di contestare la decisione di ammettere un altro offerente. Infine, quanto al fatto che il diritto nazionale imponga all’offerente escluso di presentare un ricorso amministrativo precontenzioso prima di poter adire al giudice nazionale, si autorizzano gli Stati membri ad affidare ad organi non giurisdizionali il compito di decidere in primo grado sui ricorsi previsti da tale direttiva. La Corte nel concludere è poi tornata ad affermare che la direttiva dice chiaramente che un offerente escluso da una gara in un appalto pubblico, in uno stadio precedente alla fase di aggiudicazione di tale appalto, la cui domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione che lo ha escluso sia stata respinta, può invocare, nella sua domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione di ammissione dell’offerta di un altro offerente, presentata contemporaneamente, tutti i motivi attinenti alla violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o di norme nazionali che traspongono tale diritto.