Costituzionalmente legittima la limitazione delle riserve al 20% in ambito di accordo bonario.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 109 del 27.5.2021, ha ritenuto che l’art. 240-bis, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, nella parte in cui prevede che in ambito di accordo bonario l’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale, non contrasti con gli artt. 3, 24, 41, 97 Cost., poiché “entro tale soglia dell’importo contrattuale, qualunque pretesa dell’appaltatore può essere riconosciuta, in via bonaria o previo accertamento giudiziale, mentre oltre tale limite legale è, viceversa, certamente inibito accedere all’accordo bonario, ma non risultano precluse azioni giudiziarie, piuttosto venendo lievemente potenziato il rischio contrattuale.