Le fondazioni di partecipazione costitute da enti locali sono figure organizzative dell’attività delle stesse amministrazioni, riconducibili a forme privatistiche, ma connotate, rispetto alle attività affidate e al controllo, come organismi di diritto pubblico

Lo ha deciso il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza dello scorso 14 aprile 2022 n. 2080 ove  ha ricostruito gli elementi che caratterizzano ruolo e funzioni delle fondazioni costituite da Comuni e Province per lo sviluppo di servizi ed altre attività, evidenziando sia gli elementi di rilevanza pubblicistica, sia gli spazi di interazione (con fondatori e soggetti esterni) di natura privatistica. I giudici amministrativi evidenziano anzitutto che “la fondazione non è una pubblica amministrazione, ma un soggetto privato, che deve sviluppare le interazioni con i propri associati e interlocutori secondo moduli privatistici e non secondo schemi e atti tipici dell’espressione del potere autoritativo delle amministrazioni. Qualora, pertanto, un regolamento della fondazione disciplini i rapporti tra l’organismo e i cittadini (anche in forma aggregata) partecipanti mediante il meccanismo associativo (anche temporaneo) previsto nello statuto dei modelli organizzativi delle fondazioni di partecipazione, tali relazioni non sono assoggettate alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario, vertendo non su interessi legittimi, ma su diritti soggettivi. In tale quadro, quindi, la fondazione può operare nei confronti dei soggetti associati secondo i moduli di diritto privato, anche quando strutturati in un complesso di disposizioni conformate come regolamento e caratterizzati da poteri sanzionatori in capo alla stessa fondazione per la violazione di tali regole”.