Il ritardo CONSIP legittima l’affidamento con procedura negoziata ad unico fornitore.

Quante volte negli ultimi anni abbiamo dovuto fronteggiare una situazione d’urgenza determinata da una risoluzione di contratto in danno? E quante volte ci siamo interrogati sulla legittimità dell’affidamento diretto effettuato? E quando il contratto è scaduto? Ma quando  a scadere è una convenzione Consip  a cui si è obbligatoriamente aderito  e la Consip non procede nella nuova gara, che si fa?

Il Tar del Lazio, sez. I ,  con una sentenza del 16 ottobre 2018 n. n. 10016, ha statuito che “è legittima l’indizione di una procedura negoziata ex art.63 co.2 lett. c) stante l’impossibilità di aderire ad una nuova convenzione Consip e in considerazione del fatto che quella precedente – scaduta da due anni – sia stata prorogata due volte dalla staziona appaltante.  Il ritardo nella stipula della Convenzione Consip non è imputabile all’Amministrazione Aggiudicatrice, emergendo per tabulas che detto ritardo non poteva essere previsto dall’Amministrazione, la quale aveva, dopo la scadenza originaria, confidato nella prossima adesione a detta Convenzione”.

Il Tar ha anche stabilito che anche in questi casi è bene amplicar ela concorrenza invitando altri diversi dall’uscente: “Corollario del principio di rotazione è il carattere eccezionale dell’invito all’affidatario uscente al fine di ampliare le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti e che il rispetto del principio di rotazione non è previsto solo dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 per i contratti sotto soglia, ma anche in ogni caso di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 63, comma 6, del medesimo decreto legislativo.