Le manifestazione di interesse non possono favorire le imprese locali

L’ Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il provvedimento AS1449 del 2 marzo 2020 ha  rilevato l’illegittimità degli atti di gara di una procedura di lavori per importo inferiore al milione di euro, nella quale  negli atti  di gara infatti, dieci punti venivano a essere assegnati a micro, piccole o medie imprese, non in quanto tali, ma in quanto operanti sul territorio, producendo una prima selezione su base territoriale dei soggetti ammessi a manifestare il proprio interesse. Un altro criterio assegnava trenta punti (sui cinquanta previsti per valorizzare l’ esperienza specifica pregressa per lavori specifici analoghi a quelli oggetto di affidamento) ai soggetti che potevano documentare lavori in favore di enti pubblici della Regione, mentre, per quelli analoghi svolti in favore di altre stazioni appaltanti sul territorio nazionale, venivano riconosciuti soltanto dieci punti.