L’RTI rimane orizzontale anche se alcune parti della prestazioni le svolge la mandataria

Lo ha stabilito il Tar per il Piemonte sez. I,  in una sentenza del  27 giugno 2020, n. 423, che ritornando sulla questione della mancanza di distinzione nella normativa vigente tra raggruppamento orizzontale e verticale, statuisce che “Ai sensi dell’art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, nei raggruppamenti d’imprese di tipo orizzontale vanno indicate – in termini descrittivi o percentuali – le parti del servizio svolte da ciascun componente, risultando peraltro tale onere teso “ad assolvere alle finalità di riscontro della serietà e affidabilità dell’offerta ed a consentire l’individuazione dell’oggetto e dell’entità delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate”.