Non è sufficiente il consenso del Ministero dell’ Istruzione per ritenere valide le clausole modificative di un contratto di appalto

Lo ha deciso la Corte di Cassazione sez. civile I nella ordinanza n. n.5996/2022 precisando che l’accordo con il ministero deve esser seguito da un accordo con il dirigente scolastico  nel quale dedurre le  spese aggiuntive all’ Istituto scolastico . Stante l’ autonomia del dirigente scolastico sulle spese a carico della sua gestione, la mancanza della sottoscrizione del contratto conduce alla nullità del negozio giuridico, travolgendo le maggiori spese reclamate dalla società.