Il sequestro preventivo delle quote societarie non rientra nel novero delle casistiche degli illeciti professionali rilevanti ai fini della partecipazione alle gare

Lo ha statuito il TAR Puglia Lecce, Sez. I, nella sentenza del 05.04.2022, n. 552 intervenendo su una questione che è tutt’altro che definita: ”Il sequestro preventivo non può ricomprendersi tra le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), che ricomprende situazioni oggetto di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, se sussumibili nella categoria di “gravi illeciti professionali”, tali da rendere dubbia la (sua) integrità o affidabilità dell’operatore “economico.