Il diritto alla proroga non esiste

A fronte dell’esecuzione anticipata del contratto disposta dall’ente appaltante in via d’urgenza non è configurabile alcun interesse giuridicamente tutelato in capo al contraente uscente. In particolare quest’ultimo non è titolare di alcun interesse legittimo ad una eventuale proroga tecnica del contratto in esser perché l’uscente non può vantare alcun diritto nei confronti di una proroga dello stesso essendo la stessa una mera facoltà dell’ente. Lo ha ribadito il Tar del Lazio sez. II  nella sentenza n. 11594  del 7 ottobre 2019 interessante per gli ampi riferimenti in essa contenuti nella ricostruzione dell’istituto giuridico.