La camera di commercio è requisito di idoneità professionale che descrive la professionalità dell’impresa

Lo ha ribadito il Tar Campania-Napoli, Sez. II, nella sentenza del 30 settembre 2021, n. 6123: “ Come chiarito dai più recenti arresti giurisprudenziali, ai quali il Collegio intende dare continuità, nell’impostazione del nuovo codice degli appalti l’iscrizione camerale assurge a specifico requisito di idoneità professionale (cfr. art. 83, comma 1, lett. a), e comma 3, del d.lgs. n. 50/2016), anteposto ai particolari requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara: la sua utilità sostanziale è, infatti, quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’appalto pubblico. Pertanto, da tale ratio delle certificazioni camerali, nell’ottica di una lettura del bando che tenga conto della funzione e dell’oggetto dell’affidamento, si è desunta la necessità di una congruenza e corrispondenza contenutistica, tendenzialmente completa (come visto, non sussistente nella specie), tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di Commercio, e l’oggetto del contratto d’appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste: l’oggetto sociale viene così inteso come la “misura” della capacità di agire dell’impresa, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 15 novembre 2019 n. 7846; Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 settembre 2015 n. 4457; Consiglio di Stato, Sez. V, 7 febbraio 2012 n. 648)  Giova osservare che nel caso di un’impresa che operi da una data che non consenta, come nel caso specifico, di raggiungere il lasso di tempo richiesto dalla lex specialis di gara, la sussistenza del requisito della capacità finanziaria ben può essere dimostrato tenendo conto di un periodo di tempo minore, sulla base della media annua del periodo di effettiva operatività dell’impresa, offrendo tale riparametrazione sufficienti garanzie in merito alla solidità finanziaria e alla possibilità dell’aggiudicataria di assumersi gli oneri delle spese del successivo affidamento. Ciò, tuttavia, se ben si attaglia al requisito del fatturato globale, non riesce ad essere riferito ai requisiti di “esperienza”, quali il fatturato specifico, ossia a requisiti attinenti allo svolgimento di una determinata attività di impresa per un certo numero di anni. La ratio del requisito del fatturato specifico è garantire che l’impresa aggiudicataria abbia l’esperienza sufficiente a gestire in modo soddisfacente l’appalto: il fatturato specifico richiesto per un certo tempo costituisce, infatti, una misura dell’esperienza del partecipante nell’attività oggetto di gara, che certo non può essere riparametrata in base agli effettivi anni di iscrizione alla Camera di Commercio di appartenenza (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. I, 26 ottobre 2020 n. 10912)”