La disciplina del subappalto nel settore dei beni culturali è costituzionalmente legittima

 

La Corte Costituzionale – sentenza 11 aprile 2022 n. 91 ha deciso che “Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 105 e 146 del Codice dei contratti pubblici, nella parte in cui non prevedono un divieto di subappalto nel settore dei beni culturali, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione, dal Tar Molise “ inerenti l’utilizzazione del cd. subappalto necessario nei lavori a mente di una disciplina speciale che in realtà limita anche l’utilizzazione dell’istituto dell’avvalimento. La Corte ha ritenuto che l’art. 146 che disciplina il subappalto nei beni culturali sia legittimo costituzionalmente.