La informativa antimafia deve esser circostanziata e attuale

Il Tar Campania, Napoli sez. I nella sentenza del 10 giugno 2020 n. 3706  ha precisato che  “non basta richiamare un provvedimento già emesso, occorre chiarire come si concretizza il rischio di una infiltrazione .  Dalla ricostruzione del Tar è emerso che il consorzio, già oggetto di una interdittiva del 2017, aveva operato un “self cleaning” estromettendo tutte le consorziate in odore di mafia che detenevano partecipazione al di sotto del limite del 5% (al di sopra del quale è necessaria la documentazione antimafia). Si legge,  «La Prefettura non ha invece valorizzato tali aspetti, limitandosi sostanzialmente a richiamare un’interdittiva antimafia che, comunque, è stata emanata in relazione ad un contesto temporale diverso da quello attuale. Nessuna considerazione è fatta, inoltre, in relazione all’incidenza del ruolo di – omissis – sul – omissis -. Inoltre, non può di certo giustificare il provvedimento la circostanza che la consorziata – omissis – è stata colpita da più provvedimenti interdittivi dal Prefetto di Caltanissetta, in quanto la stessa è stata poi iscritta nella white-list provinciale in data 9 aprile 2019, con provvedimento che non risulta impugnato né ritirato in autotutela». In conclusione, «tale deficit motivazionale rende, quindi, illegittimo il provvedimento impugnato».