La prescrizione dell’illecito amministrativo è interrotta dalla mera emissione (e non dalla notifica) della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente.

La Cassazione  penale, Sez. II, Sent. 23 dicembre 2020 (ud. 18 novembre 2020), n. 37381  in tema di atti interruttivi della prescrizione degli illeciti amministrativi discendenti da reato, ex art. 22, comma 2, D. lgs. n. 231/2001 ha statuito che : “In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente, in quanto atto di contestazione dell’illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231”.