L’articolo 240-bis del 163/2006 non è incostituzionale.: riserve entro il 20% dell’importo contrattuale  

Con la sentenza n. 109 del 27 maggio 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 240-bis, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nella parte in cui prevede che «l’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale», precisando, altresì, che entro tale soglia «qualunque pretesa dell’appaltatore può essere riconosciuta, in via bonaria o previo accertamento giudiziale», mentre «oltre tale limite legale è certamente inibito accedere all’accordo bonario», residuando le azioni giudiziarie che non risultano precluse, venendo semmai «lievemente potenziato il rischio contrattuale».