Nelle concessioni l’aggiornamento tariffario è cosa diversa dall’aggiornamento del PEF: …

.. il primo rende aderente la remunerazione del Concessionario rispetto agli investimenti sostenuti o al tasso di inflazione; il secondo è volto a verificare, al termine di ciascun periodo regolatorio, l’eventuale necessità di riequilibrio della concessione.

 

Lo ha ribadito il Tar Lazio-Roma, Sez. IV, 16 marzo 2022,nella sentenza  n. 3056” La giurisprudenza ha escluso la presenza di elementi di commistione, sotto il profilo logico-funzionale, tra il procedimento di adeguamento tariffario e l’aggiornamento del PEF. E’ utile, in proposito, rammentare quanto osservato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1098 del 2018, in ordine alle diverse finalità perseguite dai due strumenti, laddove:
– se l’aggiornamento tariffario ” funzionale ad aggiornare il corrispettivo tariffario alla luce al concreto svolgimento del rapporto concessorio, per rendere aderente la remunerazione del Concessionario rispetto, ad esempio, agli investimenti sostenuti o al tasso di inflazione”
– l’aggiornamento del PEF – diversamente – volto a verificare, al termine di ciascun periodo regolatorio, “l’eventuale necessità di riequilibrio della concessione attraverso l’aggiornamento, la riallocazione e la ridistribuzione delle poste più rilevanti nella gestione della Concessione, per garantirne la sostenibilità finanziaria”.