Quando il legislatore impone l’oepv ….. le conseguenze sono peggiori del male.  

Il  Tar per il Lazio, sez. III  con sentenza n.14749 del 23 dicembre 2019 ha annullato una procedura di gara indetta sullo SDAPA e inerente il servizio di pulizia e igiene ambientale ribadendo un principio fondamentale che troppo spesso le stazioni appaltanti (anche le più qualificate nella gestione delle procedure ad evidenza pubblica) ancora omettono di rispettare. Si tratta dell’adeguato bilanciamento tra l’elemento tecnico delle offerte e quello economico.  Il disciplinare prevedeva  80 punti destinati all’offerta tecnica  di cui ben 65 fossero attribuiti mediante criteri cd “on/off”. In buona sostanza, la gran maggioranza del punteggio tecnico in palio sarebbe stato assegnato a profili in merito ai quali i singoli concorrenti avrebbero semplicemente dovuto indicare se intendevano offrire o meno quella determinata prestazione. Tale metodologia di attribuzione del punteggio conduce tuttavia ad un evidente “appiattimento” della valutazione tecnica, relegata al ruolo notarile di certificare quanto dichiarato dai singoli concorrenti e con un’aggiudicazione in buona sostanza al prezzo più basso, quel criterio che in una gara già passata per lo SDAPA forse era il vero criterio da utilizzare.