PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELLE GARE D’APPALTO

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, SEZIONE I, SENTENZA 4 OTTOBRE 2016, N. 419

L’art. 36, comma primo, D.lgs. 50/2016 prevede espressamente il rispetto del principio di rotazione, che costituisce una norma speciale relativa alle gare sotto soglia e che pertanto prevale sulla normativa generale delle gare d’appalto.2013

Pertanto, è legittimo il mancato invito di una ditta ad una procedura negoziata d’importo sotto soglia comunitaria ex art. 36, comma 2, lett. B) D.lgs n. 50/2016, nel caso in cui la stessa abbia svolto il medesimo servizio nell’anno precedente, atteso che il mancato invito è giustificato dal principio di rotazione.