Il debito tributario non può considerarsi automaticamente estinto solo perché garantito da un concomitante pignoramento presso terzi (art. 72-bis del decreto del d.P.R. n. 602 del 1973)

Lo ha deciso il Tar Calabria, sede di Reggio Calabria,  con sentenza del 18 gennaio 2022 n. 33 precisando che nonostante il pignoramento presso terzi non è plausibile ritenere che sia recuperata  la posizione di regolarità fiscale del soggetto partecipante .