Non risponde di abuso d’ufficio il rup che non controlla le partecipazione nelle società subappaltatrici

La Cassazione con la sentenza 1606 della Sesta sezione penale del 18 gennaio 2022  che ha così annullato la condanna inflitta in primo grado e confermata in appello nei confronti di un Rup che aveva autorizzato un subappalto, procedura nella quale era poi stato accertato che il direttore dei lavori della società appaltatrice aveva una quota di compartecipazione nella ditta subappaltatrice. I giudici ricordano che anche dopo la riforma dell’abuso d’ufficio arrivata nell’estate del 2020, la violazione di norme contenute in regolamenti può assumere rilevanza penale se queste contribuiscono a meglio specificare sul piano tecnico regole di condotta già definite dalla norma primaria. Secondo l’orientamento del Consiglio di Stato, poi, l’autorizzazione alla conclusione di un subappalto deve essere considerata come espressione di un pubblico potere e non come manifestazione di autonomia del soggetto contraente. Inoltre  l’articolo 10 del decreto legislativo 163 del 2006 che inquadra i compiti del responsabile unico, non prevede un obbligo di verifica sull’assetto societario della ditta subappaltatrice, «non essendo, peraltro, previsti correlati oneri di comunicazione a riguardo da parte della ditta appaltatrice alla stazione appaltante, nè, d’altra parte tale specifico obbligo di controllo si desume dalle condizioni previste per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto».